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2002 – Mentana Città d’Arte

Supplemento ordinario n. 5 al “Bollettino Ufficiale” n. 20 del 20 luglio 2002
Anno XXXIII
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
BOLLETTINO UFFICIALE
 
DELLA REGIONE LAZIO
 
Roma, 20 luglio 2002
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio, n. 671
 
 
Legge regionale concernente: 18 novembre 1999, n. 33, e successive modifiche: disciplina relativa al settore del commercio. Art. 32, cc. 2 e 3: Comuni e località a prevalente economia turistica e città d’arte. Integrazione D.G.R. n.288 dell’8 marzo 2002.
 
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività Produttive;
VISTO i D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l’art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalenza economia turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall’art.11, c.4, del decreto medesimo;
VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e suc. mod., ed in particolare l’art.32, il quale dispone:
al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l’individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d’arte tenuto anche conto dei Comuni montani, insulari o di singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificare nella lettera c) del comma medesimo;
al comma 2 l’inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l’individuazione dell’intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell’anno al fine dell’applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n. 114/98;
al comma 3 l’individuazione da parte della Regione di Tali Comuni o di parti di essi e dei relativi periodi;
VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n.83, concernente l’attuazione della disciplina di cui al citato art. 32, che, in particolare:
– ha attribuito alla Giunta Regionale la potestà di individuare i Comuni, le frazioni, le località e le zone e di fissare i periodi in cui si applicano le disposizioni derogatorie del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/1998;
– ha fissato parametri per l’individuazione:
dei Comuni, o parti di essi, a prevalente economia turistica, contenuti nei punti 1A ad 1D e nei punti da 3A a 3F, riferiti, questi ultimi, ai Comuni o zone che presentano caratteristiche ed attrattive contemplate dalla suddetta lettera c) del c.1 dell’art.32 citato, nei quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell’economia locale;
delle città d’arte, o parti di Comuni aventi tale connotazione, contenuti nei punti da 2A a 21D;
– ha stabilito che ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno uno dei parametri sub 1) e/o la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3), mentre ai fini del riconoscimento del territorio con connotazione di città d’arte è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub 2), ad eccezione della condizione 2D) che è da sola sufficiente a detti fini;
– ha fissato i periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni derogatorie di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 114/1998 e precisamente:
da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori a prevalente economia turistica, ad eccezione di quelli di cui al parametro 3A) – gennaio/marzo e giugno/settembre di ogni anno, al parametro 3B) – coincidenti ogni anno con l’attività delle terme, al parametro 3C) da marzo a settembre di ogni anno, ai parametri 3D) 3E) 3F) coincidenti ogni anno con le iniziative;
da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori con connotazione di città d’arte ad eccezione delle zone A) di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 che soddisfino il parametro 2D), nelle quali il periodo di deroga massima è quello compreso fra gennaio e novembre di ogni anno;
– ha attribuito la facoltà ai Comuni di determinare se le disposizioni di cui al ripetuto art.12 del D.Lgs n. 114/1998 siano applicabili sull’intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica sulla sussistenza dei parametri, ad eccezione dei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l’applicabilità è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art.12 è applicabile sull’intero territorio comunale;
PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;
CONSIDERATO che con la D.C.R. n.83/2001 è stato, inoltre, disposto che la Giunta Regionale può procedere ad integrare il provvedimento di individuazione dei territori comunali di cui trattasi, con l’inserimento di altri Comuni, frazioni, località o zone di successive richieste inoltrate dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare medesima;
VISTA la D.G.R. n.288 dell’8.03.2002 con la quale sono state approvate le schede appositamente numerate da 1 a 3, allegate alla stessa riportanti l’elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all’art.32 c.3 della L.R.33/99;
VISTE le allegate schede, n.1, n.2 e n.3, riguardanti rispettivamente i Comuni, o parti di essi, classificati a prevalente economia turistica, i Comuni o parti di essi, classificati città d’arte, e Comuni o parti di essi, con ambedue le classificazioni, sia a prevalente economia turistica, che città d’arte, che formano parte integrante della presente deliberazione, nelle quali sono riportati:
l’elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;
il numero di protocollo e la data della formale richiesta dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;
i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;
l’indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;
i periodi di ogni anno, risultanti in alcuni casi dalla sommatoria dei periodi proposti dai Comuni in riferimento ai diversi parametri, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall’art.12, c.1, del D.L.gs. 114/1998;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare le suddette, allegate schede n.1, n.2 e n.3, tenendo conto della sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite, attestata dai Comuni, e delle proposte avanzate dagli stessi in merito alla validità territoriale ed ai periodi di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;
RITENUTO, inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i casi in cui venga a cessare la sussistenza di una o più delle condizioni attestate ai fini del presente provvedimento dai Comuni in riferimento ai parametri stabiliti dalla D.C.R. n.83/2001;
all’unanimità
D E L I B E R A
per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di approvare ad integrazione delle schede di cui alla D.G.R. n.288 dell’8.3.2002 le allegate schede n.1 "Comuni a prevalente economia turistica", n.2 "Città d’Arte", "Città d’Arte ed a prevalente economia turistica", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che le suddette, allegate schede, contengono l’elenco dei Comuni che, in attuazione di quanto stabilito dalla D.C.R. 24.10.2001, n.83, hanno avanzato formale richiesta di inserimento nel provvedimento di cui all’art.32, c.3, della L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod. attestando la comprovata sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento, fornendo l’esatta indicazione del territorio interessato e proponendo, nel rispetto di quelli massimi previsti, il periodo o i periodi di ogni anno durante i quali gli esercenti possono, come previsto dall’art.12, c.1, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale;
di dare atto, altresì, che tutti i suddetti dati forniti dai Comuni sono riportati nelle allegate schede n.1, n.2 e n.3 che si approvano.
La cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n.83/2001 per il riconoscimento di Comune a prevalenza turistica, e/o città d’arte, in riferimento ai parametri riportati per ciascun Comune nelle schede allegate comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune medesimo nelle schede stesse. Nel caso di Comuni con ambedue le classificazioni, la decadenza è automatica solo per la classificazione per la quale non sussistono più le condizioni minime stabilite. A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare annualmente, prima dell’inizio del periodo di deroga, il permanere delle condizioni minime attestate.
I Comuni sono tenuti, altresì, a comunicare immediatamente al competente Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio ogni variazione intervenuta sulla sussistenza delle condizioni in base ai parametri di riferimento, attestata ai fini della presente deliberazione, onde procedere ai fini della trasparenza e della correttezza amministrativa alla sua formale modifica.
Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare le schede di cui alla D.G.R. n.288 dell’8.3.2002, ed al presente provvedimento, qualora siano inoltrate dai Comuni formali richieste in tal senso, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla D.C.R. n. 83/2001, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni da essa stabilite.
Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
 
SCHEDA ALLEGATA N. 1
Ascrea, Castelforte, Ceprano, San Cesareo, Tarquinia, Vallemaio, Velletri, Vignanello.
 
SCHEDA ALLEGATA N. 2
CITTA’ D’ARTE
Comune: MENTANA
Provincia: Roma
Richieste Prot. n.: 421/20.1.2002 e 4753/2.4.2002
Attestazioni inviate relative ai parametri 2B e 2D.
Territorio:
Zona limitata dalle seguenti vie che perimetrano l’antico borgo:
Via Tre Novembre, Vicolo San Nicola, Via Fontapresso, Via Crescenzio, Via Degli Orti, P.zza Borghese, Via Garibaldi, Via Mazzini, P.zza Garibaldi, Via A.Moscatelli, Via Roma, P.zza della Repubblica, Via F.Cecconi.
Periodo: maggio, giugno, luglio e settembre.
 
SCHEDA ALLEGATA N. 3
Ardea, Fara Sabina, Posta, Trevi nel Lazio, Vivaro Romano.