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1973/1988 – VINCOLI archeologici su Monte d’oro (loc. Casali di Mentana)

1973 – 1988
Vincoli archeologici su Monte d’Oro
Mettiamo a disposizione per chiunque li voglia consultare i seguenti vincoli archeologici su Monte d’oro (Casali):
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– Vincolo archeologico del 1973 su Monte d’Oro
– Revoca del detto vincolo, anno 1986
– Reintroduzione del vincolo su Monte d’Oro, anno 1988
Vincolo archeologico del 1973
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MINISTERO DELLA  ISTRUZIONE PUBBLICA
(mancante della prima pagina)
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CONSIDERATO che il complesso dei ruderi dei monumenti antichi, costituenti notevolissima parte del centro urbano dell’antico Municipium di Nomentum e precisamente parte del Foro e l’Arce della città con i relativi monumenti compresi entro e fuori il perimetro delle antiche mura di difesa in opera quadrata si trovano nell’ambito degli immobili del territorio del Comune di Mentana – fogli catastali 17 e 24 – da cui deriva l’allegata planimetria;
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CONSIDERATO che tali ruderi e quelli esistenti nel sottosuolo rivestono particolare interesse archeologico e storico per essere stato l’antico Nomentum celebrato da Virgilio nel VI libro dell’Eneide insieme a Gabii e Fidene, per essere ben presto divenute da modesta colonia albana cospicua città sabina, più tardi elevata all’importante grado di Municipium, fiorentissima durante l’impero per le numerose ville romane che vi sorsero;
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CONSIDERATO che dal perimetro delle mura dell’Arce soltanto una piccola parte, messa in luce nel 1968 ed indicata nella planimetria con il colore verde e corrispondente alla particella 18 del foglio 24, risulta proprietà dello Stato mentre tutto il resto della cinta va salvaguardato nella sua integrità anche se in massima parte esistente nel sottosuolo meno alcuni tratti che hanno permesso di delinearne l’andamento;
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CONSIDERATO il fatto accertato che numerose opere d’arte (statue, rilievi, epigrafi, cippi, marmi vari architettonici e figurati , ecc.) sono state rinvenute nel passato nella predetta zona dell’Arce e del Foro e che pertanto è necessario salvaguardare l’integrità dei resti antichi attualmente in vista (muri in opera quadrata e reticolata di costruzioni private e pubbliche, cisterne, tomba antica in opera quadrata esistente sotto la Villa Dominerò, resti vari di strade, ecc.) e contemporaneamente salvaguardare l’integrità dei resti archeologici ancora esistenti nel sottosuolo anche a tutela delle opere d’arte che, sulla scorta dei precedenti rinvenimenti, potranno venire in luce con altri scavi;
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CONSIDERATO che gli immobili sottoindicati, segnati in catasto ai fogli n. 17 e 24, di cui all’allegata planimetria sono interessati dai ruderi di cui sopra e contengono i resti delle strutture urbane di quanto rimane di Nomentum:
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(seguono i nominativi dei proprietari dei sopraindicati immobili)
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RITENUTO necessario evitare che tale complesso sia danneggiato da costruzioni e da eventuali esecuzioni di lavori agricoli consistenti in scassi profondi o in sterri del terreno a qualunque scopo eseguiti;
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VISTI gli art. 1 e 3 della legge 1.6.1939, n. 1089;
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DECRETA
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Art. 1
Il complesso archeologico esistente nell’area di cui alla unita planimetria è soggetto a tutte le disposizioni di cui alla legge 1.6.1939, n.1089, per il suo importante interesse storico-archeologico ed artistico.
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Il presente decreto sarà notificato ai rispettivi proprietari nei domicili suindicati per mezzo di Messo Comunale. A cura del Soprintendente alle Antichità del Lazio esso verrà quindi trascritto presso competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detento a qualsiasi titolo.
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Roma, 17 aprile 1973
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           IL MINISTRO
         F.to Sottosegretario
                 Valitutti
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Revoca del detto vincolo, anno 1986
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Su istanza di alcuni proprietari, il vincolo archeologico su Monte d’Oro del 1973 fu revocato nel 1986 con DECISIONE del CONSIGLIO DI STATO.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso presentato dai Signori: (seguono i nominativi)
rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. (segue nominativo ed indirizzo)
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CONTRO
il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, subentrato ex lege al Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12
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E NEI CONFRONTI
della Soprintendenza alle Antichità del Lazio, in persona del Soprintendente pro tempore
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PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento 17 aprile 1973 con il quale il terreno di loro proprietà, sito nel Comune di Mentana, è stato assoggettato alle disposizioni della legge n. 1089/1939.
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 VISTO il ricorso con i relativi allegati;
 VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato;
 VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 VISTI gli atti tutti della causa;
 UDITA alla pubblica udienza del 17 ottobre 1986 la relazione del Consigliere (segue nominativo) e uditi, altresì l’Avv. (segue nominativo) per i ricorrenti e l’Avv. Dello Stato (segue nominativo) per l’Amministrazione resistente;
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RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FA T T O
 I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento ministeriale di vincolo di parte del territorio del Comune di Mentana assumendo, in relazione ai suoli di loro proprietà, che non è affatto provata l’esistenza di beni archeologici e che la perimetrazione della zona non si basa su elementi e dati certi; che il vincolo è indeterminato e che, quindi, in piena violazione di Legge ed eccesso di potere, è stato imposto sia in modo diretto che indiretto.
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 L’Amministrazione, ritualmente costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, replica che il provvedimento si fonda sulla reale esistenza di rilevanti resti archeologici meritevoli di protezione con il vincolo diretto.
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Con decisione interlocutoria del 9 febbraio 1983 n.76 la Sezione ha disposto l’acquisizione degli atti istruttori nonché della documentazione fotografica della zona vincolata.
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Nell’udienza di discussione il Difensore dei ricorrenti ha depositato, inoltre, nota della Soprintendenza Archeologica del Lazio in data 17 marzo 1986 insistendo sull’assoluta indeterminatezza della localizzazione.
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 La difesa dell’Amministrazione si è riportata alla memoria di costituzione.
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D I R I T T O
 In linea di principio, l’orientamento ormai costante della Sezione (n. 503/85; 682/84) è nel senso che l’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali, nell’imporre un vincolo diretto esteso ad una intera area ritenuta d’interesse archeologico, è sempre tenuta ad indicare puntualmente le circostanze di fatto sulle quali si fonda il giudizio di “importante interesse” che giustifica il vincolo.
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 Ed infatti, se pure il giudizio sull’importanza storica di una cosa, al fine del vincolo che tutela il patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, attraverso l’esame delle attività preliminare ed istruttorie compiute dall’Amministrazione, si rende appunto possibile il sindacato giurisdizionale sul legittimo esercizio del potere. Ciò al fine evidente di evitare che l’imposizione stessa sia, tra l’altro, spropositata rispetto alle finalità di pubblico interesse a cui è preordinata e, comunque, non collegata a precisi ed inequivocabili elementi dai quali si possa desumere con giudizio, quanto meno di probabilità, l’esistenza dei reperti o delle tracce delle civiltà storiche.
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Orbene, nella specie, dalla stessa nota depositata in udienza, del Soprintendente del Lazio, risulta che vi è “la necessità di effettuare saggi di scavo per più approfonditi accertamenti” essendovi il legittimo dubbio di una possibile non puntuale concordanza con gli elementi di valutazione posti a fondamento del provvedimento vincolistico”. Il provvedimento medesimo non è pertanto basato sul preciso ed accertato ritrovamento delle vestigia degli antichi insediamenti (Municipium di Nomentum), sicché sono fondate le censure le censure proposte dai ricorrenti di difetto di ragionevole e provata localizzazione dei resti di valore storico-archeologico.
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 IL RICORSO VA PERCIO’ ACCOLTO.
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Si ravvisano in ogni modo, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
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P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
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Compensa le spese di giudizio.
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Ordina che la presente sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì il 17 ottobre 1986 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
(seguono i nomi di cinque Consiglieri di Stato firmatari dell’atto)
(Sentenza depositata in segreteria il 31 dicembre 1986)
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Reintroduzione
del vincolo su Monte d’Oro, anno 1988
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Il MINISTRO
per i Beni Culturali e Ambientali
(timbro dell’Ufficio protocollo del Comune di Mentana del 20.7.1988 n.19647)
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VISTA la legge 1.6.1939, n. 1089;
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VISTO il D.M: del 17.4.1973 di vincolo archeologico, annullato con decisione del Consiglio di Stato n. 944/86 del 17.10.1986;
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CONSIDERATO che il complesso dei ruderi dei monumenti antichi emergenti e non, costituenti notevolissima parte del centro urbano dell’antico Municipium di Nomentum e precisamente parte del Foro e l’Arce della città con i relativi monumenti compresi dentro il perimetro delle antiche mura di difesa in opera quadrata, si trova nell’ambito degli immobili del territorio del Comune di Mentana – foglio catastale 24 – di cui all’allegata planimetria;
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CONSIDERATO che tali ruderi rivestono particolare interesse archeologico e storico per essere stato l’antico Nomentum celebrato da Virgilio nel VI libro dell’Eneide insieme a Gabii e Fidene, per essere ben presto divenute da modesta colonia albana cospicua città sabina, più tardi elevata all’importante grado di Municipium, fiorentissima durante l’impero per le numerose ville romane che vi sorsero:
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CONSIDERATO che dal perimetro delle mura dell’Arce soltanto una piccola parte, messa in luce nel 1968 ed indicata nella planimetria con il colore verde e corrispondente alla particella 18 del foglio 24, risulta proprietà dello Statomentre tutto il resto della cinta va salvaguardato nella sua integrità anche se in massima parte esistente nel sottosuolo meno alcuni tratti che hanno permesso di delinearne l’andamento; si conservano tuttora, numerose pregevoli testimonianze rinvenute nel passato (statue, rilievi, epigrafi, cippi, marmi vari architettonici e figurati , ecc.) alcune delle quali si trovano presso la Villa Dominerò di Mentana e presso il Museo Nazionale Romano (NSc. 1921, 1925, 1967, BdA1951, 1954; B.M. Felletti Maj, Museo Nazionale Romano, Ritratti, Roma 1953 e da ultimo i numerosi Cataloghi pubblicati dal Museo a cura del Prof. Giuliano);
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CONSIDERATO che del perimetro delle mura dell’Arce soltanto una piccola  parte messa in luce nel 1968 ricadente nella particella 705 del Fig. 24 risulta proprietà dello Stato mentre tutto il resto della cinta va salvaguardato nella sua integrità anche se esistente nel sottosuolo;
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CONSIDERATO che gli immobili sottoindicati, segnati in catasto al Fig. 24, di cui all’allegata planimetria, parte integrante del presente decreto, sono interessati dai ruderi di cui sopra e contengono i resti delle strutture urbane di quanto rimane di Nomentum;
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Fig. 24: partt. 17-18 (parte)-215-216-217-237-19-340-218-partt.15-36-(parte)-236-339;
VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 1.6.1939, n. 1089;
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DECRETA
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Art. 1
Gli immobili sopra citati, contenenti i resti archeologici sopra descritti, indicati in grigio nell’allegata planimetria, facente parte integrante del presente decreto, sono dichiarati di importante interesse archeologico, ai sensi della legge 1.6.39, n. 1089, e sono pertanto sottoposti a tutte le disposizioni in essa contenute.
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Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa agli interessati come individuati nella relata di notifica.
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A cura del Soprintendente Archeologico del Lazio verrà quindi trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
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Roma, 20 luglio 1988
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           IL MINISTRO
         F.to Bono Parrino
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(Decreto notificato al Sindaco del Comune di Mentana, 
Donati Alessandro, il 27.7.1988)