(A17)
TRATTATO DI TOLENTINO
Trattato di pace tra il Papa e la Repubblica Francese
Sua Eminenza il Cardinal Mattei Mons. Caleppi
Il Sig. Duca Braschi
Il Sig. Marchese Massimi
Plenipotenziari di Sua Santità,
Il Generale in capite Bonaparte Comandante dell'Armata d'Italia, Il cittadino Cacault Agente della Repubblica Francese in Italia, Plenipotenziari incaricati dei pieni poteri del Direttorio Esecutivo, sono convenuti negli Articoli seguenti:
Art 1. – Vi sarà pace, amicizia e buona intelligenza tra il Papa Pio VI e la Repubblica Francese.
Art. 2. – Il Papa revoca ogni adesione, consenso e accessione palese o segreta da lui data alla Coalizione armata contro la Repubblica Francese, ed ogni Trattato di alleanza offensiva e difensiva con qualsivoglia Potenza o Stato. Egli si obbliga a non somministrare tanto per la guerra attuale che per le guerre avvenire ad alcuna delle Potenze armate contro la Repubblica Francese verun soccorso in truppe, vascelli, armi, munizioni da guerra, viveri e denari per qualunque titolo e sotto qualunque denominazione che possa essere.
Art. 3. – Sua Santità licenzierà dentro cinque giorni, dopo la ratifica del presente Trattato, le truppe di nuova erezione, non ritenendo che quei Reggimenti i quali esistevano prima del Trattato d'armistizio firmato a Bologna.
Art. 4. – I vascelli da guerra o corsari delle potenze armate contro la Repubblica non potranno entrare, e ancor meno dimorare, durante la presente guerra, nei porti e rade dello Stato ecclesiastico.
Art. 5. – La Repubblica Francese continuerà a godere come prima della guerra di tutti i diritti e prerogative che la Francia aveva in Roma e sarà trattata in tutto come le potenze le più considerate, specialmente riguardo al suo Ambasciatore o Ministro, e ai Consoli e Vice-consoli.
Art. 6. – Il Papa rinuncia puramente e semplicemente a tutti i diritti che potrebbe pretendere sopra le città e territori di Avignone, Contado Venassino e sue dipendenze, e trasferisce, cede e abbandona i diritti suddetti alla Repubblica Francese.
Art. 7. – Il Papa rinuncia similmente per sempre, cede e trasferisce alla Repubblica Francese tutti i suoi diritti sopra i Territori conosciuti sotto il nome di Legazioni di Bologna, di Ferrara e della Romagna. Non sarà fatta alcuna innovazione alla Religione cattolica nelle suddette Legazioni.
Art. 8. – La Città, Cittadella e i villaggi che formano il territorio della città di Ancona, resteranno alla Repubblica Francese fino alla pace continentale.
Art. 9. – Il Papa si obbliga per sé e i suoi successori a non trasferire ad alcuno i Titoli delle Signorie annessi al territorio da lui ceduto alla Repubblica Francese.
Art. 10. – Sua Santità si obbliga di far pagare e consegnare in Foligno al Tesoriere dell'Armata francese prima dei 15 del mese di ventoso corrente (li 5 marzo prossimo) la somma di quindici milioni di lire tornesi di Francia, dei quali dieci milioni in contanti e cinque milioni in diamanti e altri effetti preziosi per conto della somma di circa sedici milioni che restano di debito secondo l'articolo 9 dell'armistizio firmato a Bologna li 5 Messidoro anno 4, e ratificato da Sua Santità li 27 giugno.
Art. 11. – Per sodisfare definitivamente ciò che resterà a pagarsi per l'intera esecuzione dell'Armistizio segnato a Bologna, Sua Santità farà somministrare all'Armata ottocento cavalli di cavalleria bardati, ottocento cavalli da tiro, bovi, bufali ed altri oggetti prodotti del Territorio della Chiesa.
Art. 12. – Indipendentemente dalla somma enunciata nei due articoli precedenti il Papa pagherà alla Repubblica Francese in contanti, diamanti e altro valore la somma di 15 milioni di lire tornesi di Francia, dei quali dieci milioni dentro il mese di Marzo e cinque milioni nel mese di Aprile prossimo.
Art. 13. – L'articolo 8 del Trattato d'armistizio segnato a Bologna, riguardante i manoscritti e gli oggetti d'arte, avrà la sua intera esecuzione al più presto possibile.
Art. 14. – L'Armata francese evacuerà l'Umbria, Perugia, Camerino subito che l'articolo 10 del presente Trattato avrà avuto esecuzione e adempimento.
Art. 15. – L'Armata francese evacuerà la Provincia di Macerata, a la riserva di Ancona, di Fano e del lor territorio, tostoché i cinque primi milioni della somma mentovata all'articolo 12 di questo Trattato saranno stati pagati e consegnati.
Art. 16. – L'Armata francese evacuerà il territorio della città di Fano e il Ducato di Urbino subito che i cinque secondi milioni della somma accennata all'articolo 12 del presente Trattato saranno stati pagati e consegnati, e quando gli articoli 3, 10,11 e 13 del presente Trattato saranno stati eseguiti. Li cinque ultimi milioni facendo parte della somma stipulata all'articolo 12 saranno pagati al più tardi entro l'Aprile prossimo.
Art. 17. – La Repubblica Francese cede al Papa tutti i suoi diritti sopra le diverse fondazioni pie francesi nella città di Roma e a Loreto; e il Papa cede in tutta proprietà alla repubblica tutti i Beni allodiali appartenenti alla santa sede nelle tre Province di Bologna, di Ferrara e della Romagna e segnatamente la Terra della Mesola e sue dipendenze. Il Papa si riserva però in caso di vendita il terzo delle somme che ne proverranno, le quali dovranno essere rimesse agli autorizzati a riceverli.
Art. 18. – Sua Santità farà disapprovare per mezzo d'un suo Ministro a Parigi l'assassinio commesso nella persona del Segretario di Legazione Basseville. Verrà pagata dentro un anno da Sua Santità e messa a disposizione del Governo francese la somma di trecento mila lire da ripartirsi tra quelli che hanno sofferto per questo attentato.
Art. 19. – Sua Santità farà mettere in libertà le persone che possono trovarsi detenute a motivo delle loro opinioni politiche.
Art. 20. – Il Generale in capite darà la libertà di ritirarsi alle case loro a tutti i prigionieri di guerra delle Truppe pontificie subito che avrà ricevuto la ratifica del presente Trattato.
Art. 21. – Fino a tanto che venga conchiuso un Trattato di Commercio tra il Papa e la Repubblica Francese, il commercio della Repubblica sarà ristabilito e mantenuto negli Stati di Sua Santità sul piede della Nazione la più favorita.
Art. 22. – In conformità all'articolo 6 del Trattato conchiuso all'Aja li 27 Floreale dell'anno 3, la pace conchiusa col presente Trattato tra il Papa e la Repubblica Francese è dichiarata comune alla Repubblica Olandese.
Art. 23. – La Posta di Francia sarà ristabilita a Roma nella stessa maniera che esisteva in addietro.
Art. 24. – La Scuola delle Arti istituita a Roma per tutti i Francesi vi sarà ristabilita, e continuerà ad essere diretta come prima della guerra. Il Palazzo spettante alla Repubblica dove questa Scuola trovavasi collocata sarà reso nello stato in cui era.
Art. 25. – Tutti gli articoli, clausole e condizioni del presente Trattato, senza eccezione, sono obbligatori perpetuamente tanto per Sua Santità il Papa Pio VI quanto per i suoi Successori.
Art. 26. – Il presente Trattato sarà ratificato colla possibile maggior sollecitudine.
Fatto e segnato nel Quartier Generale di Tolentino dai suddetti Plenipotenziari il primo Ventoso, anno quinto della Repubblica Francese una e indivisibile
(19 Febbraio 1797).
A. Card. Mattei L. Caleppi L.
Duca Braschi Onesti
Camillo Marchese Massimo
Bonaparte Cacault