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2001 – Sentenza del T.A.R.

12.07.2001
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Sentenza del TAR del Lazio con la quale il Tribunale respinge il ricorso, presentato da alcuni cittadini mentanesi contro la divisione del Comune di Mentana, dando così via libera alla divisione del Comune.
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
(Sezione I ter)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 2750/1999 Reg. Gen., proposto dal “COMITATO PER IL NO” del Comune di Mentana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dei cittadini
Francesco Mercuri,
Marco Spagnuolo
Alessandra Damiani
Antonio Vella
Giancarlo Pandolfi
Maurizio Brunacci
Renato Rosari
Giulia Rosari
Cecilio Rosari
Giuseppa Sebastiani
Giuseppe Prosperi
Marisa Salbetti
Ludovico Rosari
Tommaso Fiorenza
Alberto Lanzidei
Angela Sellisti
Gabriele Ribaldi
Settimio Ribaldi
Laura Ribaldi
Guglielmina Lodi
Angelo Moretti
Amelina Vallecorsa
Umberto Moretti
Agada Mosido
Marilena Fiorenza
Dino Tocchi
Alessandro Dari
Giancarlo Zagni
Antonio Finozzi
Luciano Zoppi
Roberto Zoppi
Davide Milonia
Mara Dominici
Maria Buzzi
Alberto Colò
M. Silvia Ingrosso
Raffaella Del Grande
Alberto Lucchesini
Edelwais Cresta
Angelo Dominaci
Antonella Quaranta
Pamela Odoardi
Silvana Vespa
Piero Odoardi
Stefano Ficarani
Cristiani Odoardi
Maria Alba Garuffo
Gianluca Lanzone
Michela Maurizi
Giovanni Lanzone
Mario Pandolfi
Fernanda Petrollini
Paolo Stocchi
Luca Properzi
Andrea Angelo
Gaetano Bevilacqua
Antonio Giacomoni
Guerrino Belardi
Bruno Piermarini
Antonio Balbi
Enzo Vicari
Giancarlo Ruggeri
Aldo Oliva
Claudio Fioravanti
Cesare Lucchesini
Romilda Galossi
Franco Barba
Walter Piccolo
Antonio Ruggeri
Osvaldo Valentini
Sestimo Verdecchia
Enrico Tempesta
Serena Rossi
Dario Alaimo
Luigi Moretti
Luciana Pacchera
Mascia Brunacci
Bruno Dettori
Delia Taddei
Giuseppe Galossi
Romolo Quaranta
Antonio Finozzi
Ignazio Diliberto
Augusto Fratangeli
Giuseppe Monea
Gaita Luciani
Maria Grazia Francioni
Anna Valenti
Giorgio Santoni
Graziella Gazzella
Mario Lattieri Barbato,
 
rappresentati e difesi prima dall’avv. Fabrizio Trani e, poi, dall’avv. Alberto Gambescia, nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Maria Adelaide n. 12;
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contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Bottino, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale di Roma, in via Marcantonio Colonna n. 27, ed il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato “ex-lege” in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
del Comune di Mentana, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Iannucci nel cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Adelaide n. 12, e del Comitato Promotore del Comune autonomo di Fonte Nuova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio n. 1728 del 25.9.1998 di indizione e di fissazione per il 29.11.1998 del referendum consultivo tra i cittadini dei Comuni di Mentana e Guidonia Montecelio per esprimere il loro parere in ordine all’istituzione del Comune autonomo di “Fonte Nuova”; della consultazione referendaria, svoltasi in data 29.11.1998, delle relative operazioni, dell’eventuale dichiarazione di accoglimento e relativo verbale; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la deliberazione del Consiglio regionale del 21.02.1996 n. 83 di regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa popolare di istituzione del Comune di “Fonte Nuova”; della deliberazione del Consiglio regionale. del 22.12.1997 n. 417 di indizione del referendum consuntivo; del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 500 del 19.03.1998 di fissazione della consultazione referendaria per domenica 14.6.1998; della delibera del Consiglio regionale n. 433 del 22.4.1998 che ha sospeso per un periodo di 90 giorni gli effetti giuridici della precedente delibera consiliare n. 417 del 22.12.1997; del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 803 dell’11.05.1998 di revoca del precedente decreto n. 500/98 e di rinvio all’emanazione di un successivo decreto per la fissazione della nuova data di convocazione del referendum;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Regione Lazio, e del Comune di Mentana;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2001 il Consigliere Italo Raggio;
Uditi l’avv. Gambescia per i ricorrenti, l’avv. Bottino per la Regione Lazio e l’avv. Ioannucci per il Comune di Mentana.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con i provvedimenti in epigrafe specificati la Regione Lazio ha indetto e fissato la data di svolgimento del referendum consultivo tra i cittadini dei Comuni di Mentana e di Guidonia Montecelio in ordine alla istituzione del Comune autonomo di Fonte Nuova.
Avverso gli atti sopra indicati ed ogni altro a questi presupposto, connesso e consequenziale, compresa la deliberazione che ha dichiarato la regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la istituzione del predetto Comune e le deliberazioni che hanno rinviato la data fissata per la convocazione del referendum, nonché contro la consultazione referendaria tenutasi il 29.11.1998 e le relative operazioni, hanno proposto impugnativa i ricorrenti, deducendo i seguenti motivi:
1)      violazione dell’art. 2, comma primo e secondo, della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di potere, sviamento;
2)      violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19/1980. Eccesso di potere per sviamento, carenza di potere e di motivazione;
3)      violazione dell’art. 2, comma primo, della legge regionale n. 19/180;
4)      violazione dell’art. 2, quarto comma, della legge regionale n. 19/1980;
5)      violazione dell’art. 2, quinto comma, della legge regionale n. 19/1980;
6)      violazione dell’art. 6, comma secondo, della legge regionale n. 19/1980;
7)      violazione dell’art. 6, comma quarto, della legge regionale n. 19/1980;
8)      violazione dell’art. 5 della legge regionale 19 settembre 1974 n. 63. Eccesso di potere per illogicità, erroneità nei presupposti;
9)      violazione dell’art. 5, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 63/1974;
10)  eccesso di potere per erroneità nei presupposti, contraddittorietà;
11)  eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, violazione delle norme sugli usi civici;
12)  violazione della legge regionale n. 19/1980, violazione della delibera consiliare n. 417 del 1997 di ammissione del referendum. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti;
13)  violazione della legge regionale n. 30/1996.
A conclusione è chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale effetto di legge.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio e con due memorie ha chiesto il rigetto del gravame, siccome inammissibile, perché rivolto contro atti intermedi del procedimento referendario, ed infondato nel merito.
Si sono costituiti, altresì, il Ministero dell’Interno, che non ha depositato scritti difensivi, ed il Comune di Mentana che, sebbene evocato in giudizio come controinteressato, ha precisato nella memoria depositata in giudizio di condividere i motivi del ricorso insistendo per l’accoglimento dell’impegnativa.
I ricorrenti hanno prodotto i documenti ed una memoria difensiva, con la quale dopo aver premesso che, a seguito del referendum, con legge regionale 5 ottobre 1999, n. 25 è stato istituito il Comune autonomo di Fonte Nuova, hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della legge stessa per violazione degli artt. 117 e 133 della Costituzione, dell’art. 11, comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 41 dello Statuto della Regione Lazio e degli artt. 3 e 9 della legge regionale 30 luglio 1996 n. 30.
In proposito osserva il Collegio che l’eccezione sollevata dalla difesa della Regione Lazio, concernente l’inammissibilità del ricorso, merita adesione.
Occorre in proposito considerare che il problema della impugnabilità innanzi al giudice amministrativo degli atti preparatori di un procedimento complesso, quale è quello previsto dall’art. 133, secondo comma, della Costituzione e delle correlative leggi regionali di attuazione per l’istituzione nel territorio delle Regioni di nuovi Comuni, destinato esplicitamente a culminare in un atto legislativo, dopo talune oscillazioni giurisprudenziali è stato risolto in senso negativo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentt. nn. 87, 88, 89, 90, 91 e 92, tutte del 16 gennaio 1985) e dal Consiglio di Stato (Sez. V, Ord. n. 1301 del 27.9.1993).
Le suindicate pronunce hanno avuto modo di chiarire che gli atti infraprocedimentali di cui sopra, sebbene presentino una propria individualità, sono privi di autonomia funzionale, in quanto non idonei a produrre di per sé una modificazione della realtà o ad incidere su posizioni giuridiche esterne, essendo la loro rilevanza destinata ad essere assorbita dalla legge conclusiva del procedimento ed istitutiva, come si è verificato nella specie, di un nuovo Comune.
Ha precisato altresì la citata giurisprudenza che, in quanto tali, gli atti in questione sfuggono al sindacato giurisdizionale mentre è possibile far valere i vizi, da cui gli stessi siano eventualmente inficiati, in sede di riscontro di legittimità, avanti alla Corte Costituzionale, della legge regionale con la quale il nuovo Comune viene istituito.
I ricorrenti, nel tentativo di sfuggire alla declaratoria di inammissibilità del gravame conseguente alla applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, con la memoria del 10 marzo 2001 hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 ottobre 1999 n. 25, che ha istituito il Comune di Fonte Nuova.
Peraltro le richiamate sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato che siffatta eccezione può essere formulata ad iniziativa delle parti legittimate a proporre un eventuale giudizio contro gli atti amministrativi emessi successivamente alla legge regionale, i quali con il travolgimento della legge stessa resterebbero privi del necessario riferimento normativo, e, quindi, sarebbero affetti da invalidità.
L’eccezione non può, invece, trovare ingresso nel presente giudizio poiché gli atti preparatori impugnati, essendo parte integrante del procedimento di formazione della legge regionale, sono a questa antecedenti e non restano influenzati dalle vicende della legge stessa ma, al contrario, riflettono su quest’ultima la loro eventuale illegittimità.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono, comunque, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2001, con l’intervento dei Magistrati:
Cesare MASTROCOLA        Presidente
Italo RIGGIO                          Consigliere est.
Lucia TOSTI                           Consigliere
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Pubblicata mediante deposito in segreteria
il 12 luglio 2001